Art. 11
In vigore dal 8 apr 1961
Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la convocazione dei collegi elettorali comunali o intercomunali di cui all', primo comma, della legge il presidente della Cassa mutua provinciale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione delle liste elettorali e alla loro affissione negli albi dei Comuni della provincia nonché nella sede della Cassa mutua provinciale, dando notizia.
sulla stampa locale dell'avvenuta pubblicazione.
Le liste sono compilate distintamente per ciascuno dei tre seguenti gruppi di categorie:
a) commercianti fissi, mediatori, commissionari di commercio;
b) agenti e rappresentanti di commercio
c) venditori ambulanti, titolari o conduttori in proprio di rivendite di giornali, guide, turistiche ed alpine, interpreti, corrieri e portatori alpini.
Le liste debbono restare affisse per la durata di dieci giorni e debbono contenere la suddivisione per Comune e per ordine alfabetico degli esercenti attività commerciali ammessi al voto con l'indicazione delle generalità.
La mancata iscrizione nella lista elettorale impedisce l'esercizio del diritto di voto.
Entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata l'affissione nell'albo comunale, l'interessato può proporre ricorso contro la mancata iscrizione nelle liste elettorali alla Giunta centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, la quale decide, in via definitiva, entro venti giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.
Il ricorso deve pervenire alla Giunta centrale della Federazione nazionale entro 10 giorni dall'ultimo di affissione delle liste elettorali nell'albo comunale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-11