Art. 8
In vigore dal 8 apr 1961
L'esercente attività commerciale che abbia diritto, quale titolare di pensione, alla, assistenza di malattia prevista rispettivamente dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841, per i pensionati statali ovvero dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ha facoltà di optare tra l'assistenza di cui gode a tale titolo e quella concessa dalla legge.
In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, la Cassa mutua di malattia è tenuta a versare al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati i contributi relativi all'esercente attività commerciale che ha esercitato l'opzione.
Il criterio previsto dai precedenti commi si applica anche nei confronti dei familiari indicati all', ultimo comma, della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-8