Art. 4

In vigore dal 8 apr 1961
Ai fini dell'accertamento del limite massimo dell'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo all'attività della impresa commerciale oltre il quale l'esercente la attività stessa non è soggetto alla assicurazione contro le malattie ai sensi dell', primo comma, lettera a) della legge, si tiene conto dell'ultimo reddito imponibile definito nel triennio precedente o, in mancanza, dell'ultimo reddito imponibile dichiarato ovvero, mancando anche quest'ultimo, dell'ultimo reddito imponibile accertato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Il criterio previsto al precedente comma si applica anche per la determinazione del contributo annuo dovuto ai sensi dell'art. 38, primo comma, lettera b) della legge, in relazione al reddito imponibile dell'esercizio. Resta salva, in ogni caso, la regolamentazione, anche agli effetti economici, dei rapporti tra l'esercente attività commerciale e la Cassa mutua di malattia, allorchè il reddito definito per l'anno cui l'assicurazione si riferisce risulti diverso da quello rilevato in base ai criteri di cui ai precedenti commi. Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma societaria, il reddito imponibile di ciascun socio, salvo che non risulti diversamente, è determinato dal quoziente che si ottiene dividendo l'imponibile complessivo della società per il numero dei soci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-4

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