Art. 2

In vigore dal 8 apr 1961
Gli esercenti piccole imprese commerciali e gli ausiliari del commercio considerati agli della legge, qualora esercitano contemporaneamente, anche in unica, impresa, varie attività autonome assoggettabili distintamente a diverse forme di assicurazione obbligatoria contro le malattie, sono soggetti alla assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura, prevalente. In caso di contestazioni circa la determinazione dell'attività personale prevalente di cui al precedente comma decide in via definitiva il Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale sentiti, a seconda della competenza, la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, la sezione competente del Comitato centrale dell'artigianato e la Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-2

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