Art. 5
In vigore dal 8 apr 1961
La denuncia di cui all' della, legge è presentata, alla Commissione per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali della provincia, nella quale è stata rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio.
I rapporti tra le singole Casse mutue interessate nonché le modalità per la erogazione della assistenza, qualora l'esercente attività commerciale abbia la sua residenza in una provincia diversa da quella nella quale è stata rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio, saranno disciplinati dal Regolamento delle prestazioni, previsto dall' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-5