Art. 12
In vigore dal 8 apr 1961
Per la elezione dei delegati di cui all' della legge il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale procede alla suddivisione del territorio della provincia in collegi elettorali distintamente per ciascuno dei tre gruppi di categorie indicati al precedente articolo, secondo comma, raggruppando, ove gli elettori di un Comune siano inferiori a 20 e a 30, a seconda che la Cassa mutua provinciale abbia rispettivamente fino ed oltre 15.000 titolari iscritti, più Comuni confinanti o frazionando i Comuni maggiori. Il collegio non può comprendere più di 500 o 800 elettori a seconda che la Cassa mutua abbia rispettivamente fino ed oltre 15.000 titolari iscritti.
Qualora, per effetto dell'applicazione del criterio indicato al precedente comma, nel Comune sia possibile costituire il collegio soltanto per un gruppo o due gruppi di categorie, gli elettori del Comune appartenenti al rimanente o ai rimanenti gruppi pur facendo parte di un collegio intercomunale esercitano il diritto di voto presso il seggio del collegio o dei collegi esistenti nel Comune che sarà preventivamente indicato.
In tal caso il seggio deve essere provveduto di urne distinte per ciascun gruppo di categoria.
Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto del numero massimo di elettori indicalo al primo comma del presente articolo.
Lo spoglio delle schede dei votanti viene effettuato separatamente per ciascun gruppo dal presidente del seggio ove è avvenuta la votazione e i relativi distinti verbali sono trasmessi al presidente della Cassa mutua provinciale in un'unica soluzione, ma con plichi separati e sigillati. Il presidente della Cassa mutua provinciale e gli scrutatori del primo collegio del capoluogo di provincia di ciascuno dei tre gruppi di categoria, con l'ausilio del segretario del primo collegio del gruppo di cui all'articolo precedente, secondo comma, lettera a) riuniti in ufficio elettorale, proclamano gli eletti risultanti dai verbali comprendenti l'intero collegio e, per quanto concerne i verbali frazionari di ciascun collegio, procedono alla loro unificazione e proclamino i relativi eletti.
Qualora nel Comune sia possibile la costituzione dei tre ovvero dei due collegi, gli elettori dei collegi stessi votano in un unico seggio semprechè il numero complessivo degli elettori non superi i limiti di 500 o 800 unità previsti dal primo comuni con l'osservanza delle norme indicate al secondo e quarto comma.
Nel manifesto di cui all', secondo e terzo comma, deve essere precisata la distribuzione dei collegi, la data fissata per le elezioni, la ubicazione dei rispettivi uffici di sezione, nonché la data e l'orario della votazione.
Per la determinazione dei due terzi, di cui all', terzo comma, della legge, nel caso di cifra frazionaria, si procede all'arrotondamento all'unità superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-12