Art. 6
In vigore dal 8 apr 1961
Nella denuncia prevista dall'art. 4, lettera b) della legge sono compresi soltanto i familiari coadiutori considerati dall'art. 1, ultimo comma, della legge stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-6