Art. 13

In vigore dal 8 apr 1961
Ogni elettore può votare soltanto nel collegio elettorale entro il quale è compreso il Comune o la circoscrizione del Comune in cui è domiciliata l'impresa della quale è titolare. Per esercitare il diritto di voto l'elettore deve presentare un documento di riconoscimento, rilasciato da una pubblica autorità, munito di fotografia e contenente l'indicazione delle generalità. In mancanza del documento, può essere ammesso al voto l'elettore che sia personalmente conosciuto da un componente del seggio. Il presidente della Cassa mutua provinciale provvede alla costituzione del seggio presso ciascun collegio. A tal fine, entro il quinto giorno antecedente quello della; votazione, nomina un presidente scegliendolo fra i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici. Il presidente del seggio, entro il terzo giorno antecedente quello della votazione, nomina tre scrutatori ed il segretario del seggio scegliendoli fra gli esercenti attività commerciali che votano presso il seggio stesso. il delegato deve essere eletto fra gli esercenti attività commerciali iscritti come elettori nel collegio e compresi nella stessa lista elettorale della quale fa parte l'elettore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-13

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