Art. 14

In vigore dal 8 apr 1961
L'elettore può esercitare il voto anche mediante delega da rilasciare ad un componente della propria famiglia che sia soggetto alla assicurazione obbligatoria a norma dell', ultimo comma, della legge ed abbia superato il 21° anno di età. La delega deve essere redatta su di un apposito stampato che sarà predisposto dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e deve essere autenticata o dal segretario comunale o dal pretore o dal giudice conciliatore o dia un notaio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-14

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