Art. 19
In vigore dal 8 apr 1961
Ad operazioni elettorali ultimate, i presidenti dei seggi, riuniti in ufficio elettorale sotto la presidenza del presidente della Cassa mutua provinciale o del suo delegato, nonché degli scrutatori e del segretario della prima sezione, redigono il verbale delle operazioni elettorali.
Il presidente proclama gli eletti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-19