Art. 23
In vigore dal 8 apr 1961
Le Commissioni consultive, previste dagli articoli 45, primo comma, e 46, lettera o) della legge, sono convocate rispettivamente dal commissario della Federazione nazionale e dal commissario straordinario della Cassa mutua provinciale per esprimere il loro parere in ordine alle questioni di maggior rilievo nonché su tutti gli altri problemi che i commissari stessi riterranno di sottoporre alla, loro consultazione.
Il parere delle Commissioni consultive di cui al precedente comma è richiesto per la stipula di convenzioni per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati nonché per la decisione dei ricorsi in materia di prestazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-23