Art. 21

In vigore dal 8 apr 1961
Contro le operazioni per la elezione, ai sensi dell' della legge, dei dodici membri del Consiglio centrale nonché dei vice presidenti del Consiglio stesso e dei tre membri effettivi e due supplenti del collegio dei sindaci della Federazione nazionale, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, al Consiglio centrale della Federazione nazionale. Contro le decisioni del Consiglio centrale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide in via definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-21

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