Art. 24
In vigore dal 8 apr 1961
Per la prima applicazione della legge, la Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali è integrata, agli effetti e per gli scopi indicati dall', primo e secondo comma, della legge, del commissario straordinario della Cassa mutua provinciale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-24