Art. 26
In vigore dal 8 apr 1961
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro determinerà l'indennità spettante al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e, su proposta di quest'ultimo, le indennità spettanti ai commissari straordinari delle Casse mutue provinciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-26