Art. 17

In vigore dal 8 apr 1961
La convocazione dell'assemblea, dei delegati per la elezione dei tredici rappresentanti degli esercenti attività commerciali nel Consiglio di amministrazione e dei due sindaci effettivi e di uno supplente deve essere disposta almeno venti giorni prima della scadenza del quadriennio indicato all', primo comma. La votazione deve aver luogo entro la scadenza del quadriennio di cui al precedente comma e non prima del quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata disposta la convocazione della assemblea dei delegati. L'avviso deve essere fatto con lettera raccomandata da spedirsi a, ciascun delegato almeno otto giorni prima della data della votazione. L'assemblea ha luogo presso la sede della Cassa mutua provinciale o in altro luogo designato dal presidente sotto la diretta responsabilità e sentito il Consiglio di amministrazione. Se il numero dei delegati è superiore ai 500, l'assemblea può essere suddivisa in sezioni aventi ubicazione anche in località diverse. Il presidente deve, in tal caso, notificare a ciascun delegato, nella lettera raccomandata di convocazione, a quale sezione è assegnato per la votazione. Il seggio è costituito dal presidente della Cassa mutua provinciale o da un suo delegato, che lo presiede, la due o più scrutatori e da un segretario scelti dal presidente del seggio fra gli elettori presenti che non siano candidati. È data facoltà alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali di far presenziare un proprio rappresentante alle assemblee di cui al presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-17

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