Art. 10
10 / 27In vigore dal 8 apr 1961
Sono elettori attivi e passivi gli esercenti piccole imprese commerciali e gli ausiliari del commercio di cui agli della legge i quali, alla data di compilazione delle liste elettorali di cui al successivo articolo, risultino iscritti nei ruoli previsti dall'art. 36 della legge stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-10