Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo IV
Art. 26
In vigore dal 14 apr 1961
Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi, questi trascorreranno, salvo giustificati impedimenti, un periodo estivo presso colonie o campeggi e possibilmente parteciperanno a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali ed internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-26