Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo IV
Art. 27
In vigore dal 14 apr 1961
Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo e dei capi di vestiario prescritti secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-27