Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di BolognaTitolo IV

Art. 27

In vigore dal 14 apr 1961
Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo e dei capi di vestiario prescritti secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo