Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 14 apr 1961
Oltre ai corsi normali, l'Istituto organizza:
corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive; scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti e per Corpi militari, qualora vengano richiesti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-23