Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo III
Art. 18
In vigore dal 14 apr 1961
Entro i primi due mesi di permanenza nell'Istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini o capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'Istituto vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-18