Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo III
Art. 16
In vigore dal 14 apr 1961
Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di maggio, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di età, di statura e le modalità delle prove di esame e le altre norme relative all'ammissione.
Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria, o di diploma di licenza degli istituti tecnici femminili.
Non sotto ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-16