Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di BolognaTitolo III

Art. 21

In vigore dal 14 apr 1961
La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria. Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'. Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami. Per essere ammesso agli esami di profitto l'allievo deve aver frequentato regolarmente i corsi e deve aver raggiunto durante l'anno, almeno i 3/4 delle presenze tanto alle lezioni, quanto alle esercitazioni e sempre che le assenze siano motivate da impedimento legittimo o giustificato. Data la necessità che l'addestramento individuale proceda per gradi, l'allievo che è respinto per non aver superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi, non è ammesso alla iscrizione dell'anno successivo. Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato nel precedente .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-21

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