Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo IV
Art. 25
In vigore dal 14 apr 1961
Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi e alle allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive vengono invece impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile con programmi differenziati e, di norma, da insegnanti dello stesso sesso degli allievi.
Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti di non più di trenta allievi ciascuno.
Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginnastiche in uso all'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-25