Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo IV
Art. 29
In vigore dal 14 apr 1961
Il servizio sanitario sarà affidato ad un ente sanitario cittadino con il quale verrà stipulata apposita convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-29