Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo IV
Art. 31
In vigore dal 14 apr 1961
Presso l'Istituto può essere disposto con apposito regolamento un internato tanto maschile quanto femminile che assicuri agli allievi vitto e alloggio.
Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-31