Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo V
Art. 35
In vigore dal 14 apr 1961
I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto, di partecipare alle Commissioni per gli esami di profitto e diploma nonché di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.
I professori del gruppo tecnico-addestrativo hanno inoltre l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale e tecnico-organizzativa, i reparti medesimi si trasferiscano temporaneamente in sedi o località diverse da quelle abituati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-35