Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di BolognaTitolo VI

Art. 37

In vigore dal 14 apr 1961
Il Consiglio di amministrazione, su richiesta del Consiglio direttivo può nominare assistenti non di ruolo ed assistenti volontari da assegnare alle cattedre di insegnamento. Agli assistenti non di ruolo verrà corrisposto il compenso che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione. Agli assistenti volontari non compete alcuna retribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-37

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