Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo VII
Art. 41
In vigore dal 14 apr 1961
L'Istituto può consentire la frequenza temporanea ai suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorità competenti, ne tacciano esplicita richiesta, siano in possesso di titolo di studio riconosciuto dal Consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'Istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed osservino nel periodo della loro permanenza le norme regolamentari e disciplinari prescritte.
Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma, ma solo un certificato di frequenza con la specificazione della rispettiva durata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-41