Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo VII
Art. 43
In vigore dal 14 apr 1961
Le punizioni che le autorità dell'Istituto possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono:
a) ammonizione;
b) rimprovero scritto;
c) interdizione temporanea da uno o più corsi;
d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esame.
L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.
Il rimprovero scritto è comunicato dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.
Le punizioni di cui alle lettere c), d), e), sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione dei direttore, L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso.
Delle punizioni di cui alle lettere b), c), d), e) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dell'allievo.
Tutte le sanzioni disciplinare sono registrate nella carriera scolastica dell'allievo e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-43