Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di BolognaTitolo VII

Art. 44

In vigore dal 14 apr 1961
Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli allievi nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'istituto e che non potrà essere inferiore a quella determinata per gli allievi dei corrispondenti Istituti statali. La tassa di diploma è devoluta all'Erario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo