Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo VII
Art. 44
In vigore dal 14 apr 1961
Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli allievi nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'istituto e che non potrà essere inferiore a quella determinata per gli allievi dei corrispondenti Istituti statali.
La tassa di diploma è devoluta all'Erario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-44