Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di BolognaTitolo VIII

Art. 49

In vigore dal 14 apr 1961
Il mantenimento dell'Istituto è assicurato da: a) Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna; b) Comune di Bologna con esso Centro di studi convenzionato; c) Provincia di Bologna; d) Enti e privati con esso Centro di studi convenzionati; e) eventuali enti o privati sovventori. f) ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza e contributi vari corrisposti dagli allievi; g) proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e delle eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'Istituto può eseguire ed essere chiamato a compiere; h) rendite del suo patrimonio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo