Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo VIII
Art. 49
In vigore dal 14 apr 1961
Il mantenimento dell'Istituto è assicurato da:
a) Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna;
b) Comune di Bologna con esso Centro di studi convenzionato;
c) Provincia di Bologna;
d) Enti e privati con esso Centro di studi convenzionati;
e) eventuali enti o privati sovventori.
f) ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza e contributi vari corrisposti dagli allievi;
g) proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e delle eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'Istituto può eseguire ed essere chiamato a compiere;
h) rendite del suo patrimonio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-49