Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo VII
Art. 45
In vigore dal 14 apr 1961
L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-45