Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di BolognaTitolo VII

Art. 48

In vigore dal 14 apr 1961
La dispensa di cui sopra non è concessa nè all'allievo cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-48

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