Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo VII
Art. 46
In vigore dal 14 apr 1961
Gli allievi che non sono in regola con il pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-46