Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo VIII
Art. 52
In vigore dal 14 apr 1961
Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte per capitoli ed articoli.
Degli stanziamenti più importanti è data dimostrazione con apposito allegato.
Al conto consuntivo devono essere uniti:
a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio esistente, presso l'Istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria;
b) il rendiconto per le anticipazioni avute;
c) uno stato riassuntivo dei beni immobili di pertinenza dell'Istituto, desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari.
Al conto consuntivo è annessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-52