Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo VIII
Art. 56
In vigore dal 14 apr 1961
Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'Istituto, si osservano in quanto applicabili e salvo quanto disposto dal comma successivo, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.
Al segretario amministrativo è attribuito all'atto della nomina in ruolo lo stipendio annesso al coefficiente 229; il medesimo consegue gli stipendi relativi ai coefficienti 271 e 325 dopo rispettivamente due e tre anni di effettivo servizio prestato con il coefficiente immediatamente inferiore.
Al predetto segretario è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402 - previo esame di idoneità - al quale egli è ammesso dopo almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera di appartenenza.
Il coefficiente 271 della carriera di concetto di ragioneria è conferito mediante esame di idoneità, cui è ammesso il dipendente dell'Istituto appartenente alla carriera di ragioneria con il coefficiente immediatamente inferiore e con almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-56