Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo VIII
Art. 60
In vigore dal 14 apr 1961
Nel caso in cui per motivo qualsiasi l'Istituto dovesse cessare la propria attività, il patrimonio dell'Istituto medesimo sarà devoluto a favore del Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-60