Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo VIII
Art. 58
In vigore dal 14 apr 1961
Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria in conformità delle norme vigenti in materia per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-58