Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo VIII
Art. 59
In vigore dal 14 apr 1961
Per i servizi propri dell'Istituto il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio direttivo, può inoltre assumere nei limiti consentiti dalle possibilità di bilancio, personale salariato non di ruolo, stabilendone i salari in base a quelli previsti per le singole categorie di salariati dai contratti nazionali o locali ovvero dal Ministero del lavoro e previdenza sociale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-59