Art. 2
In vigore dal 14 apr 1961
Agli studi che si compiranno presso l'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato, a norma degli della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 63. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-rd-2