Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna
Art. 62
In vigore dal 14 apr 1961
Nella prima applicazione del presente statuto l'assemblea dei membri dei Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna, provvede a nominare il personale direttivo ed insegnante. I posti di cui alla tabella allegata, saranno coperti mediante concorso interno riservato al personale che alla data della pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto stesso abbia almeno per un anno svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla carriera per la quale concorre e sia in possesso dei titoli di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti per accedere alle Carriere stesse prescindendo dal limite massimo di età.
In caso risultasse vacante un posto previsto dalla tabella cui si fa riferimento si procederà mediante concorso pubblico.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-62