Art. 58
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di BolognaTitolo VIII

Art. 58

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In vigore dal 14 apr 1961
Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria in conformità delle norme vigenti in materia per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-58