Art. 60
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di BolognaTitolo VIII

Art. 60

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In vigore dal 14 apr 1961
Nel caso in cui per motivo qualsiasi l'Istituto dovesse cessare la propria attività, il patrimonio dell'Istituto medesimo sarà devoluto a favore del Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-60