Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo VII
Art. 40
In vigore dal 14 apr 1961
Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica ed i cittadini italiani residenti all'estero, possono, tramite le autorità competenti, essere ammessi all'esarme di concorso per l'iscrizione all'Istituto, qualora abbiano conseguito allo estero un titolo di studio che sia riconosciuto equivalente ai titoli di cui all' del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente .
Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-40