Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo VII
Art. 39
In vigore dal 14 apr 1961
La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'Istituto, deve essere presentata alla segreteria non più tardi del 30 settembre di ciascun anno.
Essa deve indicare:
a) cognome e nome;
b) residenza della famiglia e indirizzo esatto;
c) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.
La domanda deve essere corredata:
a) dalla ricevuta del versamento delle masse di concorso;
b) dal certificato di nascita, in bollo;
c) dal certificato penale rilasciato dall'autorità competente in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di ammissione;
d) documenti comprovanti la posizione militare dei candidati rilasciati dall'autorità militare competente, dai quali risulti che non sono state emesse dichiarazioni di rivedibilità o di riforma al servizio militare;
e) dal titolo originale di studi medi prescritto per la ammissione, ovvero dai certificato provvisorio che dovrà essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;
f) da due fotografie recenti su fondo bianco, formato 6 x 9, per la tessera dell'Istituto e per il libretto d'iscrizione;
g) da una fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate) firmata, incollata su carta legale ed autenticata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-39