Art. 43
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di BolognaTitolo VII

Art. 43

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In vigore dal 14 apr 1961
Le punizioni che le autorità dell'Istituto possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono: a) ammonizione; b) rimprovero scritto; c) interdizione temporanea da uno o più corsi; d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni; e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esame. L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa. Il rimprovero scritto è comunicato dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa. Le punizioni di cui alle lettere c), d), e), sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione dei direttore, L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso. Delle punizioni di cui alle lettere b), c), d), e) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dell'allievo. Tutte le sanzioni disciplinare sono registrate nella carriera scolastica dell'allievo e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.
Storico versioni

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