Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di BolognaTitolo IV

Art. 30

In vigore dal 14 apr 1961
Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche e psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni delle funzionalità o minorazioni dell'idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'Istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo. Gli eventi traumatici e morbosi degli allievi che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto non implicano responsabilità dell'Istituto stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-30

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