Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo IV
Art. 28
In vigore dal 14 apr 1961
L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.
Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione di pronto soccorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-28