Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo IV
Art. 24
In vigore dal 14 apr 1961
Il calendario dell'anno accademico è fissato dalle disposizioni ministeriali.
Il Consiglio direttivo può per giustificati motivi apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione di cui al successivo .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-24