Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di BolognaTitolo III

Art. 19

In vigore dal 14 apr 1961
Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva. Essi si distinguono in due gruppi: a) scientifico-culturale; b) tecnico-addestrativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-19

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